Eleonorabaluci’s Weblog


Copyright e copyleft
Maggio 22, 2008, 7:15 pm
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“L’espressione inglese copyleft, gioco di parole su copyright, individua un modello alternativo di gestione dei diritti d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (in quanto detentore originario dei diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali.

La pratica comune per raggiungere lo scopo di imporre la libertà di copia e distribuzione di una creazione o di un lavoro, compresi tutti i suoi derivati, è quella di distribuirlo con una licenza. Una licenza di questo tipo tipicamente garantisce a chiunque possegga una copia di un lavoro le stesse libertà del suo autore, incluse le quattro libertà basilari indicate da Stallman

 0.la libertà di usare a propria discrezione e di studiare quanto ottenuto
1. la libertà di copiare e condividere con altri
2. la libertà di modificare
3. la libertà di ridistribuire i cambiamenti e i lavori derivati” (wikipedia.it)

“Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è l’insieme delle normative sul diritto d’autore in vigore nel mondo anglosassone e statunitense.

Col tempo, ha assunto in Italia un significato sempre più prossimo ad indicare le “norme sul diritto d’autore vigenti in Italia“, da cui in realtà il copyright differisce sotto vari aspetti.

È solitamente abbreviato con il simbolo ©.

Nel XX secolo, l’avvento dei riproduttori ed in particolare del computer e di internet, ha fatto venir meno uno dei cardini alla base del copyright in senso classico: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere, aspetti fino ad allora gestiti dalla corporazione degli editori dietro congruo compenso o cessione dei diritti da parte degli autori. Ciò ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso.

Il primo episodio con eco internazionale, si è avuto a cavallo fra il XX e il XXI secolo con il cosiddetto caso Napster, uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file musicali, oggetto di enorme successo negli anni a cavallo del millennio. La chiusura di Napster avvenuta nel 2002 e generata dalle denuce dagli editori che vedevano nel sistema un concorrente ai propri profitti, non ha risolto se non per breve tempo il problema. Nuovi programmi di file sharing gratuito sono sorti rimpiazzando l’originale Napster e vanificandone la chiusura. Una costante ed ingente diminuzione delle vendite di album musicali è scaturita dalla diffusione di questi sistemi.

Il file sharing, gestito tramite il sistema del peer-to-peer, e in generale le nuove tecnologie e internet si sono evolute e diffuse con grande velocità, rendendo difficile per le legislazioni internazionali un’aggiornamento con la medesima prontezza.

La legge italiana sul peer-to-peer punisce:

1.                     con una multa chi scarica illegalmente file protetti da diritto d’autore;

2.                     con una multa e la reclusione chi fa upload e mette in condivisione file (dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis della Legge n.43 del 2005);

3.                     con una multa e un periodo di reclusione maggiori chi diffonde materiale protetto da copyright per scopi di lucro.

 

 

L’aver commesso illecito comporta in tutti e tre i casi l’iscrizione di una condanna nella fedina penale.

Le ultime due tipologie (2 e 3) sono parte dell’utilizzo delle reti P2P per uso non personale, e al loro interno esiste la distinzione di finalità, fra scopo di profitto e scopo di lucro.

Nel gergo giuridico, il profitto non necessariamente ha una finalità economica, può essere l’operato di quanti mettono in condivisione file a titolo gratuito, perché non condividono la normativa o per ottenere crediti per il download di altro materiale.”  (wikipedia.it)


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